Art. 6.
(Procedura per il rilascio dell'autorizzazione).

      1. I soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di impianti di produzione dell'energia nucleare ad uso civile di cui all'articolo 5 presentano l'apposita richiesta e la relativa documentazione al Ministero dello sviluppo economico, inviandone, per conoscenza, una copia ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e

 

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dell'interno, alla regione, alla provincia e al comune interessati, nonché all'APAT. La documentazione allegata alla richiesta deve contenere:

          a) il progetto di costruzione, con l'indicazione del sito prescelto, della spesa e del tempo necessario alla sua realizzazione;

          b) un rapporto preliminare sulla sicurezza dell'impianto, con l'indicazione delle misure che vengono adottate per prevenire i rischi e per limitare le conseguenze di un eventuale incidente;

          c) lo studio di valutazione dell'impatto ambientale;

          d) un progetto preliminare sulla gestione dei rifiuti radioattivi che verranno prodotti in fase di esercizio dell'impianto;

          e) la documentazione sul possesso della capacità tecnica ed economica adeguata, nonché sulla comprovata esperienza nel settore dell'ingegneria nucleare; le società miste pubblico-privato, o i soggetti pubblici e privati, riuniti secondo le modalità del «project financing», possono richiedere l'autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di impianti di produzione dell'energia nucleare ad uso civile, sulla base del possesso dei requisiti indicati dalla presente lettera anche da parte del solo soggetto privato.

      2. Le amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono al Ministero dello sviluppo economico e all'APAT, non oltre un mese dalla data di ricevimento della richiesta, le proprie osservazioni.
      3. L'APAT, entro un mese dalla data di ricevimento, esamina la richiesta e la relativa documentazione e, tenuto conto delle osservazioni pervenute ai sensi del comma 2, predispone una relazione con le proprie valutazioni, che trasmette al Ministero dello sviluppo economico e alle altre amministrazioni di cui al comma 1.
      4. Le amministrazioni di cui al comma 1, non oltre un mese dalla data di ricevimento

 

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della relazione di cui al comma 3, trasmettono le loro osservazioni finali all'APAT, che nel mese successivo predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico il proprio parere definitivo con l'indicazione di eventuali prescrizioni che possono riguardare la progettazione, la realizzazione o la conduzione dell'impianto.
      5. Il Ministero dello sviluppo economico, ricevuto il parere definitivo dell'APAT di cui al comma 4, entro due mesi, completa l'istruttoria con la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, stipula l'intesa con la regione interessata e promuove la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 5. L'istruttoria si conclude in ogni caso entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta.
      6. La costruzione dell'impianto avviene sotto la vigilanza dell'APAT, che verifica il rispetto delle prescrizioni indicate nel decreto di autorizzazione di cui all'articolo 5.